+Articolo 144 Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB
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Articolo 144 Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 144 1.
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L'autorità competente concede ad un ente l'autorizzazione a norma dell'articolo 143 ad applicare il metodo IRB, compreso l'uso delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione, solo se l'autorità competente ha accertato che i requisiti di cui al presente capo sono soddisfatti, in particolare quelli di cui alla sezione 6, e che i sistemi dell'ente per la gestione e il rating delle esposizioni al rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, che l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che le norme seguenti risultano soddisfatte:
a)
i sistemi di rating dell'ente forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un'idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio;
b)
i rating interni e le stime interne dei default e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell'autorizzazione dei crediti, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente;
c)
l'ente dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza;
d)
l'ente raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che sono di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito;
e)
l'ente documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida;
▼M17
f)
l’ente ha convalidato ciascun sistema di rating su un periodo adeguato prima dell’autorizzazione ad utilizzare tale sistema di rating, ha valutato durante tale periodo se ciascun sistema di rating è adatto al rispettivo ambito di applicazione e ha apportato a ciascun sistema di rating le modifiche necessarie conseguenti alla sua valutazione;
▼M8
g)
l'ente ha calcolato, nel quadro del metodo IRB, i requisiti di fondi propri risultanti dalle sue stime dei parametri di rischio ed è in grado di procedere alla segnalazione come prescritto dall'articolo 430;
▼M17
h)
l’ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione nell’ambito di applicazione di un sistema di rating ad una classe o pool di tale sistema di rating.
▼C2
I requisiti inerenti all'uso del metodo IRB, comprese le stime interne della LGDe dei fattori di conversione, si applicano anche quando un ente applica un sistema di rating, o un modello usato nell'ambito di un sistema di rating, che ha acquistato da un fornitore esterno.
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Articolo 144 2.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all’uso del metodo IRB. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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