+Sezione 1 Autorizzazione delle autorità competenti ad utilizzare il metodo IRB
---+Articolo 142 Definizioni
------+Articolo 142 1.
------+Articolo 142 2.
---+Articolo 143 Autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB
------+Articolo 143 1.
------+Articolo 143 2.
------+Articolo 143 3.
------+Articolo 143 4.
------+Articolo 143 5.
---+Articolo 144 Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB
------+Articolo 144 1.
------+Articolo 144 2.
---+Articolo 145 Precedente esperienza di utilizzo dei metodi IRB
------+Articolo 145 1.
------+Articolo 145 2.
------+Articolo 145 3.
---+Articolo 146 Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati
---+Articolo 147 Metodologia per classificare le esposizioni nelle diverse classi
------+Articolo 147 1.
------+Articolo 147 2.
------+Articolo 147 3.
------+Article 147 3a.
------+Articolo 147 4.
------+Articolo 147 5.
------+Article 147 5a.
------+Articolo 147 6.
------+Articolo 147 7.
------+Articolo 147 8.
------+Articolo 147 9.
------+Articolo 147 10.
------+Articolo 147 11.
------+Articolo 147 12.
---+Articolo 148 Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative
------+Articolo 148 1.
------+Articolo 148 2.
------+Articolo 148 3.
---+Articolo 149 Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati
------+Articolo 149 1.
------+Articolo 149 2.
------+Articolo 149 3.
---+Articolo 150 Condizioni di utilizzo parziale permanente
------+Articolo 150 1.
------+Article 150 1a.
------+Article 150 2a.

Sezione 1 Autorizzazione delle autorità competenti ad utilizzare il metodo IRB

Sezione 1 Autorizzazione delle autorità competenti ad utilizzare il metodo IRB

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 142 Definizioni -
Articolo 143 Autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB -
Articolo 144 Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB -
Articolo 145 Precedente esperienza di utilizzo dei metodi IRB -
Articolo 146 Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati

Articolo 146

Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati

Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui al presente capo, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:

a) 

presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità e mette in atto tale piano entro un periodo convenuto con l'autorità competente;

b) 

dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.

Articolo 147 Metodologia per classificare le esposizioni nelle diverse classi -
Articolo 148 Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative -
Articolo 149 Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati -
Articolo 150 Condizioni di utilizzo parziale permanente -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito