+Articolo 149 Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati
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Articolo 149 Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 149 1.

Un ente che utilizza il metodo IRB per una classe o un tipo di esposizione particolare può cessare di utilizzarlo per passare al metodo standardizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio esclusivamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

▼M17

a) 

l’ente ha dimostrato alle autorità competenti che l’uso del metodo standardizzato non è finalizzato a praticare un arbitraggio regolamentare, anche riducendo indebitamente i requisiti di fondi propri dell’ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di quel tipo dell’ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell’ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;

▼C2

b) 

l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.

Articolo 149 2.

Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori della LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 151, paragrafo 8, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso della LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 151, paragrafo 8, per una classe o un tipo di esposizione determinato non è proposto al fine di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di questo tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;

b) 

l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.

Articolo 149 3.
L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alle condizioni di impiego del metodo IRB determinate dalle autorità competenti conformemente all'articolo 148 e all'autorizzazione all'utilizzo parziale permanente di cui all'articolo 150.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito