+Articolo 154 Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio
---+Articolo 154 1.
---+Articolo 154 3.
---+Articolo 154 4.
---+Articolo 154 5.
---+Articolo 154 6.
---+Articolo 154 7.
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Articolo 154 Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 154 1.
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Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni si calcolano conformemente alla formula seguente:
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW · valore dell'esposizione
dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come segue:
i)
se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default, RW è
; dove ELBE è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);
▼M17
ii)
se PD < 1, allora:
dove:
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N
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= la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard, ossia N(x) corrisponde alla probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x;
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G
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= la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, ossia se x = G(z), il valore di x è tale per cui N(x) = z;
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R
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= il coefficiente di correlazione, definito come:
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Articolo 154 3.
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Per le esposizioni al dettaglio che non sono in stato di default e sono garantite o parzialmente garantite da immobili residenziali, un coefficiente di correlazione R di 0,15 sostituisce il valore prodotto dalla formula del coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1. Il fattore di ponderazione calcolato per un’esposizione parzialmente garantita da immobili residenziali ai sensi del paragrafo 1, punto ii), tenuto conto di un coefficiente di correlazione R di cui al primo comma del presente paragrafo, è applicato sia alla parte garantita che alla parte non garantita di tale esposizione.
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Articolo 154 4.
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Per le QRRE che non sono in stato di default, un coefficiente di correlazione R di 0,04 sostituisce il valore prodotto dalla formula del coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1. Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita delle QRRE appartenenti allo stesso tipo di esposizione, nonché della classe di esposizioni QRRE aggregate, e si scambiano informazioni, con gli Stati membri e con l’ABE, sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni.
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Articolo 154 5.
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Per essere ammessi al trattamento delle esposizioni al dettaglio, i crediti commerciali acquistati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 184 e le condizioni seguenti:
a)
l'ente ha acquistato i crediti commerciali da terzi non connessi e la sua esposizione verso il debitore del credito commerciale non include esposizioni di cui l'ente è all'origine né direttamente né indirettamente;
b)
i crediti commerciali acquistati originano da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il debitore. Di conseguenza, non sono ammessi i crediti infragruppo e quelli che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;
c)
l'ente acquirente vanta una ragione di credito su tutti i proventi dei crediti commerciali acquistati o su una quota pro rata di tali proventi; e
d)
il portafoglio di crediti commerciali acquistati è sufficientemente diversificato.
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Articolo 154 6.
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Per i crediti al dettaglio acquistati, l’acquirente dei crediti o il beneficiario della garanzia reale o della garanzia personale parziale può trattare, come protezione dalle prime perdite, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi. Il venditore che offre lo sconto di acquisto rimborsabile e il fornitore di garanzia reale o di garanzia personale parziale trattano quanto sopra, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, come esposizione di una posizione che copre le prime perdite.
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Articolo 154 7.
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Per gli aggregati ibridi di crediti al dettaglio acquistati per i quali gli enti acquirenti non possono separare le esposizioni assistite da garanzie immobiliari e le esposizioni rotative al dettaglio qualificate da altre esposizioni al dettaglio, si applica la funzione di ponderazione del rischio al dettaglio che produce i requisiti di fondi propri più elevati per tali esposizioni.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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