|
+Articolo 162 3. |
Articolo 162 3.►M17 Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l’adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di default o mancata ricostituzione dei margini, M corrisponde alla durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a un giorno per: ◄
a)
gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato II;
b)
i finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale;
c)
le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito. In aggiunta, per le esposizioni a breve termine qualificate che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente, M non può essere inferiore a un giorno. Rientrano tra le esposizioni a breve termine qualificate:
a)
le esposizioni verso enti o imprese di investimento derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera;
b)
le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantisi e i crediti verso imprese acquistati, a condizione che le rispettive esposizioni abbiano una durata residua fino a un anno;
c)
le esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti e vendite di titoli entro il consueto periodo di consegna o due giorni lavorativi;
d)
le esposizioni risultanti da regolamenti per contanti tramite bonifico e regolamenti delle operazioni di pagamento elettronico e prepagate, compresi gli scoperti derivanti da operazioni non riuscite che non superano un numero breve, fisso e concordato di giorni lavorativi;
e)
le lettere di credito emesse e confermate a breve termine, ossia che hanno durata inferiore a un anno, e autoliquidantisi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|