+Articolo 162 3.

Articolo 162 3.

►M17  Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l’adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di default o mancata ricostituzione dei margini, M corrisponde alla durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a un giorno per: ◄

a) 

gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato II;

b) 

i finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale;

c) 

le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito.

In aggiunta, per le esposizioni a breve termine qualificate che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente, M non può essere inferiore a un giorno. Rientrano tra le esposizioni a breve termine qualificate:

a) 

le esposizioni verso enti o imprese di investimento derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera;

b) 

le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantisi e i crediti verso imprese acquistati, a condizione che le rispettive esposizioni abbiano una durata residua fino a un anno;

c) 

le esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti e vendite di titoli entro il consueto periodo di consegna o due giorni lavorativi;

d) 

le esposizioni risultanti da regolamenti per contanti tramite bonifico e regolamenti delle operazioni di pagamento elettronico e prepagate, compresi gli scoperti derivanti da operazioni non riuscite che non superano un numero breve, fisso e concordato di giorni lavorativi;

e) 

le lettere di credito emesse e confermate a breve termine, ossia che hanno durata inferiore a un anno, e autoliquidantisi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito