+Articolo 172 Assegnazione delle esposizioni
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Articolo 172 Assegnazione delle esposizioni

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 172 1.

►M17  Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, le esposizioni verso enti e le esposizioni verso imprese, l’assegnazione delle esposizioni avviene secondo i criteri seguenti: ◄

a) 

ciascun debitore è assegnato ad una classe nel quadro del processo di concessione del credito;

b) 

per le esposizioni per le quali un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 143, ciascuna esposizione è altresì assegnata ad una classe dell'operazione nel quadro del processo di concessione del credito;

c) 

gli enti che utilizzano i metodi esposti all'articolo 153, paragrafo 5 per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad una classe conformemente all'articolo 170, paragrafo 2;

▼M17

d) 

ciascun soggetto giuridico distinto verso cui l’ente è esposto è valutato separatamente;

▼C2

e) 

le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate alla medesima classe del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Tuttavia, esposizioni distinte verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diverse classi nei seguenti casi:

i) 

il caso del rischio di trasferimento valutario, dove le esposizioni sono assegnate a diverse classi a seconda che siano denominate in valuta locale o in valuta estera;

ii) 

il trattamento delle garanzie personali associate ad un'esposizione può tradursi in una rettifica nell'assegnazione alla classe del debitore;

iii) 

la protezione del consumatore, il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono lo scambio di dati sui clienti.

Ai fini del primo comma, lettera d), l’ente ha politiche appropriate per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti e gruppi di clienti connessi debitori. Tali politiche contengono una procedura per l’individuazione del rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascun soggetto giuridico verso il quale l’ente è esposto.

Ai fini del capo 6, le operazioni con controparti per le quali è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole sono trattate in modo diverso nel calcolarne il valore dell’esposizione.

Articolo 172 2.
Per le esposizioni al dettaglio, ciascuna esposizione è assegnata ad una classe o pool nel quadro del processo di concessione del credito.
Articolo 172 3.
Per l'assegnazione a classi e a pool, gli enti documentano le situazioni in cui il giudizio umano può discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del processo di assegnazione nonché il personale responsabile per l'approvazione degli scostamenti. Gli enti documentano tali scostamenti e prendono nota del personale responsabile. Gli enti analizzano la performance delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento nelle assegnazioni. Tale analisi include la valutazione della performance delle esposizioni il cui rating evidenzia uno scostamento riconducibile ad una determinata persona, dando conto di tutto il personale responsabile.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito