+Articolo 193 Principi per il riconoscimento dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito
---+Articolo 193 1.
---+Articolo 193 2.
---+Articolo 193 3.
---+Articolo 193 4.
---+Articolo 193 5.
---+Articolo 193 6.
---+Articolo 193 7.

Articolo 193 Principi per il riconoscimento dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 193 1.
In nessun caso un'esposizione per la quale un ente beneficia di un'attenuazione del rischio di credito può determinare un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale l' ente non beneficia di un'attenuazione del rischio di credito.
Articolo 193 2.
Qualora l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio includa già la protezione del credito a norma del capo 2 o 3, ove applicabile, gli enti non tengono conto di tale protezione del credito ai fini dei calcoli di cui al presente capo.
Articolo 193 3.
Quando sono rispettate le disposizioni delle sezioni 2 e 3, gli enti possono modificare il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato e il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in base al metodo IRB conformemente alle disposizioni delle sezioni 4, 5 e 6.
Articolo 193 4.
Gli enti trattano come garanzie reali il contante, i titoli o le merci acquistati, presi a prestito o ricevuti nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito.
Articolo 193 5.

Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola esposizione, procede come segue:

a) 

suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito;

b) 

per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.

Articolo 193 6.

Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato garantisce una singola esposizione con protezioni del credito fornite da un singolo soggetto e tali protezioni hanno durata diversa procede alle due operazioni che seguono:

a) 

suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascuno strumento di attenuazione del rischio di credito;

b) 

per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.

Articolo 193 7.
Le garanzie reali che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui al presente capo possono essere riconosciute anche per le esposizioni associate a linee di credito non utilizzate, se l’utilizzo della linea di credito è subordinato all’acquisto o al ricevimento anticipato o simultaneo di una garanzia reale nella misura del diritto dell’ente sulla garanzia reale una volta utilizzata la linea di credito, tale per cui l’ente non ha alcun diritto sulla garanzia reale se la linea di credito non è utilizzata.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito