|
+Articolo 200 Altri tipi di protezione del credito di tipo reale |
Articolo 200 Altri tipi di protezione del credito di tipo realeArticolo 200 Altri tipi di protezione del credito di tipo reale Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i seguenti altri tipi di protezione del credito di tipo reale:
a)
i depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore;
b)
polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore;
c)
gli strumenti emessi da un ente terzo o da un’impresa di investimento che devono essere riacquistati da tale ente o da tale impresa di investimento su richiesta. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|