+Articolo 200 Altri tipi di protezione del credito di tipo reale

Articolo 200 Altri tipi di protezione del credito di tipo reale

Articolo 200

Altri tipi di protezione del credito di tipo reale

Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i seguenti altri tipi di protezione del credito di tipo reale:

a) 

i depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore;

b) 

polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore;

▼M9

c) 

gli strumenti emessi da un ente terzo o da un’impresa di investimento che devono essere riacquistati da tale ente o da tale impresa di investimento su richiesta.

▼C2

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito