+Sottosezione 1 Protezione del credito di tipo reale
---+Articolo 195 Compensazione in bilancio
---+Articolo 196 Accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari
---+Articolo 197 Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi
------+Articolo 197 1.
------+Articolo 197 2.
------+Articolo 197 3.
------+Articolo 197 4.
------+Articolo 197 5.
------+Articolo 197 6.
------+Articolo 197 7.
------+Articolo 197 8.
---+Articolo 198 Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
------+Articolo 198 1.
------+Articolo 198 2.
---+Articolo 199 Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB
------+Articolo 199 1.
------+Articolo 199 2.
------+Articolo 199 3.
------+Articolo 199 4.
------+Article 199 4a.
------+Articolo 199 5.
------+Articolo 199 6.
------+Articolo 199 7.
------+Articolo 199 8.
---+Articolo 200 Altri tipi di protezione del credito di tipo reale

Sottosezione 1 Protezione del credito di tipo reale

Sottosezione 1 Protezione del credito di tipo reale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 195 Compensazione in bilancio

Articolo 195

Compensazione in bilancio

L'ente può utilizzare la compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l'ente stesso e la sua controparte come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito.

Fermo restando l'articolo 196, l'ammissibilità è limitata a reciproci saldi in contante tra l'ente e la controparte. Gli enti possono modificare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese soltanto per i prestiti e i depositi che hanno ricevuto essi stessi e che sono soggetti ad un accordo di compensazione delle poste in bilancio.

Articolo 196 Accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

Articolo 196

Accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli enti che utilizzano il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 223 possono tenere conto degli effetti dei contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte. Fatto salvo l'articolo 299, le garanzie reali costituite e i titoli o le merci presi a prestito nel quadro di tali accordi o operazioni rispettano i requisiti di ammissibilità per le garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198.

Articolo 197 Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi -
Articolo 198 Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie -
Articolo 199 Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB -
Articolo 200 Altri tipi di protezione del credito di tipo reale

Articolo 200

Altri tipi di protezione del credito di tipo reale

Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i seguenti altri tipi di protezione del credito di tipo reale:

a) 

i depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore;

b) 

polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore;

▼M9

c) 

gli strumenti emessi da un ente terzo o da un’impresa di investimento che devono essere riacquistati da tale ente o da tale impresa di investimento su richiesta.

▼C2

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito