+Articolo 215 Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali
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Articolo 215 Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 215 1.

Le garanzie personali si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

▼M17

a) 

in caso di default o di mancato pagamento del debitore riconosciuto come tale, l’ente prestatore ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione;

▼C2

b) 

la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;

c) 

è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

i) 

la garanzia personale copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito;

ii) 

quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, l'ente prestatore ha corretto il valore della garanzia in modo da tenere conto della limitazione della copertura.

Il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l’ente prestatore si rivalga in primo luogo sul debitore.

Nel caso di protezione del credito di tipo personale a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui all’articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, devono essere rispettati solo entro un termine di ventiquattro mesi.

Articolo 215 2.

Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia o fornite dai soggetti elencati nell’articolo 214, paragrafo 2, o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all’articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) 

a seguito di default o di mancato pagamento del debitore originario riconosciuto come tale, l’ente prestatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

i) 

il pagamento provvisorio rappresenta una stima attendibile dell’importo della perdita che è probabile l’ente prestatore subisca, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto;

ii) 

il pagamento provvisorio è proporzionale alla copertura della garanzia personale;

b) 

l’ente prestatore può dimostrare con piena soddisfazione dell’autorità competente che gli effetti della garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento; tale giustificazione è correttamente documentata ed è assoggettata ad apposite procedure interne di approvazione e di revisione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito