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+Articolo 215 2. |
Articolo 215 2.Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia o fornite dai soggetti elencati nell’articolo 214, paragrafo 2, o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all’articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
a seguito di default o di mancato pagamento del debitore originario riconosciuto come tale, l’ente prestatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
i)
il pagamento provvisorio rappresenta una stima attendibile dell’importo della perdita che è probabile l’ente prestatore subisca, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto;
ii)
il pagamento provvisorio è proporzionale alla copertura della garanzia personale;
b)
l’ente prestatore può dimostrare con piena soddisfazione dell’autorità competente che gli effetti della garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento; tale giustificazione è correttamente documentata ed è assoggettata ad apposite procedure interne di approvazione e di revisione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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