+Articolo 227 Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
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Articolo 227 Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 227 1.
Gli enti che utilizzano il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all’articolo 224 possono, per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito, applicare una rettifica per volatilità dello 0 % anziché le rettifiche per volatilità calcolate ai sensi degli articoli 224 e 226, a patto che le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad h), del presente articolo, siano soddisfatte. Agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all’articolo 221 è precluso il trattamento di cui al presente articolo.
Articolo 227 2.

Gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

l'esposizione e la garanzia reale sono entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ai sensi dell'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), e ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del capo 2;

b) 

l'esposizione e la garanzia reale sono denominate nella stessa valuta;

c) 

la durata dell'operazione non supera un giorno oppure sia l'esposizione sia la garanzia reale sono soggette a valutazione in base ai prezzi di mercato e ad adeguamento dei margini su base giornaliera;

d) 

il lasso di tempo tra l'ultima valutazione in base ai prezzi di mercato precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia reale non supera i quattro giorni lavorativi;

e) 

l'operazione è regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni;

f) 

la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione è conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione;

g) 

l'operazione è disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti in default;

h) 

la controparte è considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti.

Articolo 227 3.

La categoria «operatori primari di mercato» di cui al paragrafo 2, lettera h), comprende i seguenti soggetti:

a) 

i soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2;

b) 

enti;

▼M9

b bis) 

imprese di investimento;

▼C2

c) 

altre imprese finanziarieai sensi dell'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE, alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % in base al metodo standardizzato o che, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e sono valutate internamente dall'ente;

d) 

gli OIC regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;

e) 

i fondi pensione regolamentati;

f) 

gli organismi di compensazione riconosciuti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito