|
+Articolo 227 3. |
Articolo 227 3.La categoria «operatori primari di mercato» di cui al paragrafo 2, lettera h), comprende i seguenti soggetti:
a)
i soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2;
b)
enti;
b bis)
imprese di investimento;
c)
altre imprese finanziarieai sensi dell'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE, alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % in base al metodo standardizzato o che, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e sono valutate internamente dall'ente;
d)
gli OIC regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;
e)
i fondi pensione regolamentati;
f)
gli organismi di compensazione riconosciuti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|