+Articolo 227 1.
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Articolo 227 1.
Gli enti che utilizzano il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all’articolo 224 possono, per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito, applicare una rettifica per volatilità dello 0 % anziché le rettifiche per volatilità calcolate ai sensi degli articoli 224 e 226, a patto che le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad h), del presente articolo, siano soddisfatte. Agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all’articolo 221 è precluso il trattamento di cui al presente articolo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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