+Articolo 325 sexquinquagies Calcoli della perdita attesa parziale
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---+Articolo 325 sexquinquagies 6.
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Articolo 325 sexquinquagies Calcoli della perdita attesa parziale
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 325 sexquinquagies 1.
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Gli enti calcolano tutte le misure delle perdite attese parziali di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, come segue:
a)
calcoli giornalieri delle misure delle perdite attese parziali;
b)
intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile;
c)
▼C9
per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione così come di posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione che sono soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, gli enti calcolano la misura parziale di perdita attesa nel momento «t», secondo la formula seguente:
▼M8
dove:
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PESt
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=
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la misura parziale di perdita attesa nel momento «t»;
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j
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=
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l'indice che rappresenta i cinque orizzonti di liquidità elencati nella prima colonna della tabella 1;
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LHj
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=
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la durata degli orizzonti di liquidità j espressa in giorni nella tabella 1;
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T
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=
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l'orizzonte temporale di base, dove T=10 giorni;
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PESt(T)
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=
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la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1; e
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PESt(T, j)
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=
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la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, e il cui effettivo orizzonte di liquidità, determinato in conformità dell'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 2, è pari o superiore a LHj.
Tabella 1
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Orizzonte di liquidità j
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Durata degli orizzonti di liquidità j
(in giorni)
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1
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10
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2
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20
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3
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40
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4
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60
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5
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120
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Articolo 325 sexquinquagies 2.
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Ai fini del calcolo delle misure parziali di perdita attesa
e
di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:
a)
nel calcolare la
, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto a un sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che è stato scelto dall'ente, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, in modo che sia soddisfatta la seguente condizione, con la somma calcolata in relazione ai 60 giorni lavorativi precedenti:
L'ente che non soddisfa più il requisito di cui al primo comma della presente lettera ne informa immediatamente le autorità competenti e aggiorna il sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili entro due settimane al fine di soddisfare tale requisito; se, dopo due settimane, non è riuscito a soddisfare tale requisito, l'ente torna al metodo di cui al capo 1 bis per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per alcune unità di negoziazione, fino a quando il medesimo ente non sia in grado di dimostrare all'autorità competente che soddisfa il requisito di cui al primo comma della presente lettera;
b)
nel calcolare la
, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio scelto dall'ente ai fini di cui alla lettera a) del presente paragrafo, che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;
c)
i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici di un periodo continuato di 12 mesi di stress finanziario che è individuato dall'ente al fine di massimizzare il valore della
. Al fine di individuare tale periodo di stress, gli enti si avvalgono di un periodo di osservazione a partire almeno dal 1o gennaio 2007, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti; e
d)
i dati immessi relativi alla
sono calibrati sul periodo di stress di 12 mesi che è stato individuato dall'ente ai fini del disposto della lettera c).
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Articolo 325 sexquinquagies 3.
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Ai fini del calcolo delle misure delle perdite attese parziali
e
di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al presente articolo, paragrafo 1, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:
a)
nel calcolare la
, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 2, lettera a);
b)
nel calcolare la
, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 2, lettera b);
c)
i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono calibrati sui dati storici di cui al paragrafo 4, lettera c). Tali dati sono aggiornati almeno su base mensile.
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Articolo 325 sexquinquagies 4.
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Ai fini del calcolo delle misure delle perdite attese parziali
e
di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:
a)
nel calcolare la
, gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio;
b)
nel calcolare la
, gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;
c)
i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi; se vi è un aumento significativo della volatilità dei prezzi di un numero rilevante di fattori di rischio modellizzabili del portafoglio dell'ente che non rientrano nel sottoinsieme di fattori di rischio di cui al paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono imporre all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore ai 12 mesi precedenti, purché non sia più breve del precedente periodo di sei mesi; le autorità competenti notificano all'ABE qualsiasi decisione che imponga all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore a 12 mesi motivando la loro decisione.
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Articolo 325 sexquinquagies 5.
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Nel calcolare una determinata misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, gli enti mantengono i valori dei fattori di rischio modellizzabili ai quali non erano tenuti ad applicare scenari di shock futuri per questa misura di perdita attesa parziale a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
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Articolo 325 sexquinquagies 6.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per l’utilizzo dei dati immessi nel modello di misurazione dei rischi di cui al presente articolo, compresi i criteri concernenti l’accuratezza dei dati e i criteri concernenti la calibrazione dei dati immessi qualora i dati di mercato siano insufficienti. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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