+TITOLO V REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO DI REGOLAMENTO
---+Articolo 378 Rischio di regolamento/consegna
---+Articolo 379 Operazioni con regolamento non contestuale
------+Articolo 379 1.
------+Articolo 379 2.
------+Articolo 379 3.
---+Articolo 380 Sospensione

TITOLO V REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO DI REGOLAMENTO

TITOLO V REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO DI REGOLAMENTO

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 378 Rischio di regolamento/consegna

Articolo 378

Rischio di regolamento/consegna

Per le operazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci a esclusione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto o delle operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto.

La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.

Al fine di calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di regolamento, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna destra della successiva tabella 1.



Tabella 1

Numero di giorni lavorativi dopo la data di regolamento

(%)

5 — 15

8

16 — 30

50

31 — 45

75

46 o più

100

Articolo 379 Operazioni con regolamento non contestuale -
Articolo 380 Sospensione

Articolo 380

Sospensione

In caso di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema di regolamento, di un sistema di compensazione o di una CCP, le autorità competenti hanno facoltà di sospendere l'applicazione dei requisiti di fondi propri calcolati in conformità degli articoli 378 e 379 finché non sia ripristinato il corretto funzionamento. In tal caso, il mancato regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non è considerato come un default ai fini del rischio di credito.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito