+Articolo 390 3.

Articolo 390 3.

Per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione gli enti possono:

a) 

compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte negli stessi strumenti finanziari emessi da un determinato cliente, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2;

b) 

compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato cliente, ma soltanto ove lo strumento finanziario sottostante la posizione corta abbia rango subordinato (junior) rispetto allo strumento finanziario sottostante la posizione lunga oppure qualora gli strumenti finanziari siano di pari rango.

Ai fini delle lettere a) e b), gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in categorie in base a una gerarchia al fine di determinare il rango (seniority) relativo delle posizioni.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito