+Articolo 428 septies Attività e passività correlate
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Articolo 428 septies Attività e passività correlate

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 428 septies 1.

Previa approvazione delle autorità competenti, un ente può trattare un'attività e una passività come correlate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l'ente funge esclusivamente da unità di transito (pass-through) per convogliare il finanziamento dalla passività alla corrispondente attività correlata;

b) 

le singole attività e passività correlate sono chiaramente identificabili e hanno lo stesso valore nominale;

c) 

l'attività e la passività correlata hanno scadenze sostanzialmente allineate con un intervallo massimo di 20 giorni tra la scadenza dell'attività e la scadenza della passività;

d) 

la passività correlata è stata richiesta in virtù di un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale e non è utilizzata per finanziare altre attività;

e) 

i flussi di pagamento del capitale provenienti dall'attività non sono utilizzati per fini diversi dal rimborso della passività correlata;

f) 

le controparti per ciascuna coppia di attività e passività correlate non sono le stesse.

Articolo 428 septies 2.

Si considera che le attività e passività soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1 e siano correlate se sono collegate direttamente ai prodotti o servizi seguenti:

a) 

risparmi regolamentati centralizzati, purché gli enti siano tenuti a norma di legge a trasferire i depositi regolamentati a un fondo centralizzato costituito e controllato dall'amministrazione centrale di uno Stato membro e che eroga prestiti per promuovere obiettivi di interesse pubblico, e a condizione che il trasferimento dei depositi al fondo centralizzato avvenga almeno su base mensile;

b) 

prestiti agevolati e linee di credito e di liquidità che soddisfano i criteri stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, per gli enti che operano come semplici intermediari che non sono esposti ad alcun rischio di finanziamento;

c) 

obbligazioni garantite che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

i) 

sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento;

ii) 

i prestiti sottostanti sono finanziati in maniera pienamente allineata con le obbligazioni garantite emesse oppure con le obbligazioni garantite di un anno o più fino al termine dei prestiti sottostanti in caso di mancato rifinanziamento alla data di scadenza dell'obbligazione garantita;

d) 

attività di compensazione di derivati per conto del cliente, a condizione che l'ente non fornisca ai suoi clienti garanzie sulla performance della CCP e, di conseguenza, non sostenga nessun rischio di finanziamento.

Articolo 428 septies 3.
L'ABE controlla le attività e passività, come pure i prodotti e i servizi, che a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trattati come attività e passività correlate, al fine di determinare se e in quale misura siano soddisfatti i criteri di adeguatezza di cui al paragrafo 1. L'ABE riferisce alla Commissione in merito ai risultati di tale monitoraggio e fornisce consulenza a quest'ultima sull'eventuale necessità di una modifica alle condizioni di cui al paragrafo 1 o di una modifica all'elenco dei prodotti e servizi di cui al paragrafo 2.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito