+Articolo 429 7.

Articolo 429 7.

Salvo espresse disposizioni contrarie nella presente parte, gli enti calcolano la misura dell'esposizione complessiva conformemente ai seguenti principi:

a) 

le garanzie reali finanziarie o su beni materiali, le garanzie personali o gli strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre la misura dell'esposizione complessiva;

b) 

non è permessa la compensazione di attività con passività.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito