+Articolo 14 Iscrizione nello Stato membro di origine
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---+Articolo 14 2.
---+Articolo 14 3.
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Articolo 14 Iscrizione nello Stato membro di origine

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 14 1.

Gli Stati membri istituiscono un registro pubblico in cui sono iscritti:

a) 

gli istituti di pagamento autorizzati e i relativi agenti;

b) 

le persone fisiche e giuridiche a cui è stata concessa un’esenzione ai sensi degli articoli 32 o 33 ei relativi agenti;

c) 

gli istituti di cui all’articolo 2, paragrafo 5, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento in base alla normativa nazionale.

Le succursali degli istituti di pagamento sono iscritte nel registro dello Stato membro di origine se esse prestano servizi in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Articolo 14 2.
Nel registro pubblico sono specificati i servizi di pagamento per i quali l’istituto di pagamento è autorizzato o per i quali la persona fisica o giuridica è stata registrata. Gli istituti di pagamento autorizzati sono elencati nel registro separatamente dalle persone fisiche e giuridiche a cui è stata concessa un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 o 33. Il registro è pubblicamente consultabile e accessibile online e aggiornato tempestivamente.
Articolo 14 3.
Le autorità competenti iscrivono nel registro pubblico ogni revoca di autorizzazioni o di esenzioni concesse a norma degli articoli 32 o 33.
Articolo 14 4.
Le autorità competenti notificano all’ABE le motivazioni sottostanti ogni revoca di autorizzazione e di esenzioni concesse a norma degli articoli 32 o 33.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito