+Articolo 14 2.
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Articolo 14 2.
Nel registro pubblico sono specificati i servizi di pagamento per i quali l’istituto di pagamento è autorizzato o per i quali la persona fisica o giuridica è stata registrata. Gli istituti di pagamento autorizzati sono elencati nel registro separatamente dalle persone fisiche e giuridiche a cui è stata concessa un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 o 33. Il registro è pubblicamente consultabile e accessibile online e aggiornato tempestivamente.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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