+CAPO 2 Operazioni di pagamento singole
---+Articolo 43 Ambito di applicazione
------+Articolo 43 1.
------+Articolo 43 2.
---+Articolo 44 Informazioni generali preliminari
------+Articolo 44 1.
------+Articolo 44 2.
------+Articolo 44 3.
---+Articolo 45 Informazioni e condizioni
------+Articolo 45 1.
------+Articolo 45 2.
------+Articolo 45 3.
---+Articolo 46 Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l’ordine di pagamento è stato disposto
---+Articolo 47 Informazioni per il pagatore e per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore in caso di utilizzo di un servizio disposizione di ordine di pagamento
---+Articolo 48 Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento
---+Articolo 49 Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione
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CAPO 2 Operazioni di pagamento singole
CAPO 2 Operazioni di pagamento singole
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 43 Ambito di applicazione
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Articolo 44 Informazioni generali preliminari
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Articolo 45 Informazioni e condizioni
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Articolo 46 Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l’ordine di pagamento è stato disposto
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Articolo 46
Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l’ordine di pagamento è stato disposto
Oltre alle informazioni e condizioni di cui all’articolo 45, qualora un ordine di pagamento sia disposto tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, immediatamente dopo aver disposto l’ordine, il prestatore di servizi di pagamento fornisce o rende disponibili al pagatore e, se del caso, al beneficiario tutti i dati seguenti:
a)
la conferma del buon esito della disposizione dell’ordine di pagamento indirizzata al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore;
b)
il riferimento che consente al pagatore e al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, al beneficiario di individuare il pagatore nonché tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;
c)
l’importo dell’operazione di pagamento;
d)
se del caso, l’importo di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per l’operazione ed eventualmente la suddivisione delle stesse.
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Articolo 47 Informazioni per il pagatore e per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore in caso di utilizzo di un servizio disposizione di ordine di pagamento
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Articolo 47
Informazioni per il pagatore e per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore in caso di utilizzo di un servizio disposizione di ordine di pagamento
Qualora un ordine di pagamento sia disposto tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest’ultimo mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore il riferimento dell’operazione di pagamento.
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Articolo 48 Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento
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Articolo 48
Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento
Immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce al quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 44, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi:
a)
un riferimento che consenta al pagatore di individuare l’operazione di pagamento e, se del caso, informazioni relative al beneficiario;
b)
l’importo dell’operazione di pagamento espresso nella valuta dell’ordine di pagamento;
c)
l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento a carico del pagatore e, se del caso, la suddivisione delle stesse;
d)
se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, se diverso dal tasso di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera d), e l’importo dell’operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;
e)
la data di ricevimento dell’ordine di pagamento.
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Articolo 49 Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione
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Articolo 49
Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione
Immediatamente dopo l’esecuzione di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 44, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi:
a)
un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;
b)
l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a disposizione del beneficiario;
c)
l’importo di tutte le spese per l’operazione di pagamento a carico del beneficiario ed eventualmente la suddivisione delle stesse;
d)
se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima di detta conversione in valuta;
e)
la data valuta dell’accredito.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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