+Articolo 7 Impatto economico
---+Articolo 7 1
---+Articolo 7 2
---+Articolo 7 3
---+Articolo 7 4

Articolo 7 Impatto economico

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 7 1

1.   Ai fini della determinazione dell’impatto economico dell’incidente, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie prendono in considerazione, senza tener conto dei recuperi finanziari, i tipi di costi e perdite diretti e indiretti di seguito elencati, sostenuti a seguito dell’incidente:

a)

fondi o attività finanziarie espropriati di cui sono responsabili, comprese le attività perdute per furto;

b)

costi per la sostituzione o il trasferimento di software, hardware o infrastrutture;

c)

costi del personale, compresi i costi associati alla sostituzione o al trasferimento del personale, all’assunzione di personale supplementare, alla remunerazione degli straordinari e al recupero delle competenze perdute o compromesse;

d)

spese dovute all’inosservanza degli obblighi contrattuali;

e)

costi di risarcimenti e indennizzi ai clienti;

f)

perdite dovute a mancati introiti;

g)

costi associati alla comunicazione interna ed esterna;

h)

costi di consulenza, compresi i costi associati alla consulenza legale, ai servizi forensi e ai servizi per rimediare all’incidente.

Articolo 7 2

2.   I costi e le perdite di cui al paragrafo 1 non comprendono i costi necessari per il funzionamento quotidiano dell’attività, in particolare:

a)

i costi per la manutenzione generale di infrastrutture, attrezzature, hardware e software e i costi per l’aggiornamento delle competenze del personale;

b)

i costi interni o esterni per migliorare l’attività dopo l’incidente, compresi aggiornamenti, miglioramenti e iniziative di valutazione del rischio;

c)

i premi assicurativi.

Articolo 7 3

3.   Le entità finanziarie calcolano gli importi dei costi e delle perdite sulla base dei dati disponibili al momento della segnalazione. Qualora non sia possibile determinare gli importi effettivi dei costi e delle perdite, le entità finanziarie effettuano una stima di tali importi.

Articolo 7 4

4.   Nel valutare l’impatto economico dell’incidente, le entità finanziarie sommano i costi e le perdite di cui al paragrafo 1.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito