+Articolo 7 Impatto economico
---+Articolo 7 1
---+Articolo 7 2
---+Articolo 7 3
---+Articolo 7 4
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Articolo 7 Impatto economico
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 7 1
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1. Ai fini della determinazione dell’impatto economico dell’incidente, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie prendono in considerazione, senza tener conto dei recuperi finanziari, i tipi di costi e perdite diretti e indiretti di seguito elencati, sostenuti a seguito dell’incidente:
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a)
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fondi o attività finanziarie espropriati di cui sono responsabili, comprese le attività perdute per furto;
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b)
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costi per la sostituzione o il trasferimento di software, hardware o infrastrutture;
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c)
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costi del personale, compresi i costi associati alla sostituzione o al trasferimento del personale, all’assunzione di personale supplementare, alla remunerazione degli straordinari e al recupero delle competenze perdute o compromesse;
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d)
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spese dovute all’inosservanza degli obblighi contrattuali;
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e)
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costi di risarcimenti e indennizzi ai clienti;
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f)
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perdite dovute a mancati introiti;
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g)
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costi associati alla comunicazione interna ed esterna;
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h)
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costi di consulenza, compresi i costi associati alla consulenza legale, ai servizi forensi e ai servizi per rimediare all’incidente.
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Articolo 7 2
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2. I costi e le perdite di cui al paragrafo 1 non comprendono i costi necessari per il funzionamento quotidiano dell’attività, in particolare:
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a)
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i costi per la manutenzione generale di infrastrutture, attrezzature, hardware e software e i costi per l’aggiornamento delle competenze del personale;
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b)
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i costi interni o esterni per migliorare l’attività dopo l’incidente, compresi aggiornamenti, miglioramenti e iniziative di valutazione del rischio;
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Articolo 7 3
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3. Le entità finanziarie calcolano gli importi dei costi e delle perdite sulla base dei dati disponibili al momento della segnalazione. Qualora non sia possibile determinare gli importi effettivi dei costi e delle perdite, le entità finanziarie effettuano una stima di tali importi.
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Articolo 7 4
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4. Nel valutare l’impatto economico dell’incidente, le entità finanziarie sommano i costi e le perdite di cui al paragrafo 1.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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