+Articolo 7 1
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Articolo 7 1
1. Ai fini della determinazione dell’impatto economico dell’incidente, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie prendono in considerazione, senza tener conto dei recuperi finanziari, i tipi di costi e perdite diretti e indiretti di seguito elencati, sostenuti a seguito dell’incidente:
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a)
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fondi o attività finanziarie espropriati di cui sono responsabili, comprese le attività perdute per furto;
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b)
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costi per la sostituzione o il trasferimento di software, hardware o infrastrutture;
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c)
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costi del personale, compresi i costi associati alla sostituzione o al trasferimento del personale, all’assunzione di personale supplementare, alla remunerazione degli straordinari e al recupero delle competenze perdute o compromesse;
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d)
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spese dovute all’inosservanza degli obblighi contrattuali;
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e)
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costi di risarcimenti e indennizzi ai clienti;
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f)
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perdite dovute a mancati introiti;
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g)
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costi associati alla comunicazione interna ed esterna;
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h)
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costi di consulenza, compresi i costi associati alla consulenza legale, ai servizi forensi e ai servizi per rimediare all’incidente.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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