+Articolo 7 1

Articolo 7 1

1.   Ai fini della determinazione dell’impatto economico dell’incidente, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie prendono in considerazione, senza tener conto dei recuperi finanziari, i tipi di costi e perdite diretti e indiretti di seguito elencati, sostenuti a seguito dell’incidente:

a)

fondi o attività finanziarie espropriati di cui sono responsabili, comprese le attività perdute per furto;

b)

costi per la sostituzione o il trasferimento di software, hardware o infrastrutture;

c)

costi del personale, compresi i costi associati alla sostituzione o al trasferimento del personale, all’assunzione di personale supplementare, alla remunerazione degli straordinari e al recupero delle competenze perdute o compromesse;

d)

spese dovute all’inosservanza degli obblighi contrattuali;

e)

costi di risarcimenti e indennizzi ai clienti;

f)

perdite dovute a mancati introiti;

g)

costi associati alla comunicazione interna ed esterna;

h)

costi di consulenza, compresi i costi associati alla consulenza legale, ai servizi forensi e ai servizi per rimediare all’incidente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito