+Articolo 4 Modifica della composizione del gruppo di esaminatori congiunto

Articolo 4 Modifica della composizione del gruppo di esaminatori congiunto

Articolo 4

Modifica della composizione del gruppo di esaminatori congiunto

Periodicamente, oppure in caso di cambiamento dell’autorità di sorveglianza capofila o qualora intervengano modifiche di rilievo quali specificate all’articolo 2, paragrafo 2, l’autorità di sorveglianza capofila, dopo aver consultato i membri del gruppo di esaminatori congiunto, valuta i risultati di questi ultimi. Sia le autorità che effettuano la nomina che l’autorità di sorveglianza capofila utilizzano i risultati di tale valutazione per decidere se sia opportuno modificare la composizione del gruppo di esaminatori congiunto.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito