Articolo 4
Modifica della composizione del gruppo di esaminatori congiunto
Periodicamente, oppure in caso di cambiamento dell’autorità di sorveglianza capofila o qualora intervengano modifiche di rilievo quali specificate all’articolo 2, paragrafo 2, l’autorità di sorveglianza capofila, dopo aver consultato i membri del gruppo di esaminatori congiunto, valuta i risultati di questi ultimi. Sia le autorità che effettuano la nomina che l’autorità di sorveglianza capofila utilizzano i risultati di tale valutazione per decidere se sia opportuno modificare la composizione del gruppo di esaminatori congiunto.