+Articolo 8 Specificità per i TLPT comuni o congiunti
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Articolo 8 Specificità per i TLPT comuni o congiunti
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 8 1
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1. Salvo diversa decisione dell’autorità capofila competente per il TLPT, se più entità finanziarie, identificate a norma dell’articolo 16, paragrafo 2 o 4, sono coinvolte in un TLPT comune o congiunto, ciascuna entità finanziaria segue ognuna delle fasi di cui agli articoli da 9 a 15.
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Articolo 8 2
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2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, se diverse autorità competenti per i TLPT sono coinvolte in un TLPT comune o in un TLPT congiunto di cui all’articolo 16, paragrafo 3 o 5, i riferimenti contenuti negli articoli da 9 a 15 all’«autorità competente per il TLPT» sono da intendersi come riferimenti all’autorità capofila competente per il TLPT per tale TLPT comune o congiunto.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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