+Articolo 8 Specificità per i TLPT comuni o congiunti
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Articolo 8 Specificità per i TLPT comuni o congiunti

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 8 1

1.   Salvo diversa decisione dell’autorità capofila competente per il TLPT, se più entità finanziarie, identificate a norma dell’articolo 16, paragrafo 2 o 4, sono coinvolte in un TLPT comune o congiunto, ciascuna entità finanziaria segue ognuna delle fasi di cui agli articoli da 9 a 15.

Articolo 8 2

2.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, se diverse autorità competenti per i TLPT sono coinvolte in un TLPT comune o in un TLPT congiunto di cui all’articolo 16, paragrafo 3 o 5, i riferimenti contenuti negli articoli da 9 a 15 all’«autorità competente per il TLPT» sono da intendersi come riferimenti all’autorità capofila competente per il TLPT per tale TLPT comune o congiunto.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito