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+Articolo 2 Trasmissione congiunta della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale |
Articolo 2 Trasmissione congiunta della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finaleArticolo 2 Trasmissione congiunta della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale Le entità finanziarie possono combinare la presentazione della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale per fornire due o tutte le informazioni contemporaneamente, qualora siano riprese le attività regolari o sia stata completata l’analisi delle cause profonde e purché siano rispettati i termini di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/301 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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