+Articolo 2 Trasmissione congiunta della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale

Articolo 2 Trasmissione congiunta della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale

Articolo 2

Trasmissione congiunta della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale

Le entità finanziarie possono combinare la presentazione della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale per fornire due o tutte le informazioni contemporaneamente, qualora siano riprese le attività regolari o sia stata completata l’analisi delle cause profonde e purché siano rispettati i termini di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/301

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito