+REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/302 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2024 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le procedure standard con cui le entità finanziarie devono segnalare un incidente grave connesso alle TIC e notificare una minaccia informatica significativa (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Preamble: 1
---+Articolo 1 Modello per la segnalazione degli incidenti gravi connessi alle TIC
------+Articolo 1 1
------+Articolo 1 2
------+Articolo 1 3
------+Articolo 1 4
------+Articolo 1 5
---+Articolo 2 Trasmissione congiunta della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale
---+Articolo 3 Incidenti ricorrenti connessi alle TIC
---+Articolo 4 Uso di canali elettronici sicuri
------+Articolo 4 1
------+Articolo 4 2
---+Articolo 5 Riclassificazione degli incidenti gravi connessi alle TIC
---+Articolo 6 Notifica dell’esternalizzazione degli obblighi di segnalazione
------+Articolo 6 1
------+Articolo 6 2
------+Articolo 6 3
---+Articolo 7 Segnalazione aggregata
------+Articolo 7 1
------+Articolo 7 2
------+Articolo 7 3
---+Articolo 8 Notifica delle minacce informatiche significative
------+Articolo 8 1
------+Articolo 8 2
---+Articolo 9 Entrata in vigore
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English -
European Union -
Financial Industry -
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/302 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2024 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le procedure standard con cui le entità finanziarie devono segnalare un incidente grave connesso alle TIC e notificare una minaccia informatica significativa (Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/302 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2024
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le procedure standard con cui le entità finanziarie devono segnalare un incidente grave connesso alle TIC e notificare una minaccia informatica significativa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Preamble: 1
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (1), in particolare l’articolo 20, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1)
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Al fine di garantire che le entità finanziarie segnalino gli incidenti gravi alle rispettive autorità competenti in modo coerente e far sì che trasmettano a tali autorità dati di buona qualità, è opportuno specificare quali campi di dati debbano essere compilati dalle entità finanziarie nelle varie fasi della segnalazione di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554. È importante che tali informazioni siano presentate in modo da fornire un’unica panoramica dell’incidente. A tal fine è pertanto necessario definire un modello unico per la segnalazione.
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(2)
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Le entità finanziarie dovrebbero compilare i campi di dati del modello di segnalazione che corrispondono agli obblighi di informazione della rispettiva notifica o relazione. Tuttavia le entità finanziarie che dispongono già di informazioni che devono essere fornite in una fase successiva della segnalazione, ossia nella relazione intermedia o finale, dovrebbero essere autorizzate ad anticipare la trasmissione dei dati.
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(3)
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Poiché gli incidenti multipli o ricorrenti possono costituire un incidente grave ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2024/1772 della Commissione (2), l’impostazione del modello di segnalazione e dei campi di dati dovrebbe consentire alle entità finanziarie di segnalare tali incidenti ricorrenti.
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(4)
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Per garantire la presentazione di informazioni accurate e aggiornate, il modello di segnalazione dovrebbe consentire alle entità finanziarie, all’atto della trasmissione della relazione intermedia e finale, di aggiornare le informazioni presentate in precedenza e, se necessario, di riclassificare gli incidenti gravi come non gravi.
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(5)
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L’identificazione giuridica delle entità dovrebbe essere allineata agli identificatori specificati nelle norme tecniche di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/2554.
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(6)
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Qualora le entità finanziarie esternalizzino a terzi gli obblighi di segnalazione di incidenti gravi connessi alle TIC, le autorità competenti dovrebbero essere a conoscenza dell’identità del terzo che effettua la segnalazione per conto dell’entità finanziaria prima della trasmissione della prima notifica o relazione, al fine di verificare la legittimità del terzo che effettua la segnalazione.
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(7)
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Per individuare agevolmente l’impatto di un incidente verificatosi presso un fornitore terzo o da esso causato e che interessa più entità finanziarie all’interno di un unico Stato membro, e per ridurre lo sforzo di segnalazione per le entità finanziarie, il modello di segnalazione dovrebbe consentire la trasmissione di una relazione aggregata contenente informazioni aggregate in merito all’impatto dell’incidente su tutte le entità finanziarie interessate che hanno classificato l’incidente come grave.
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(8)
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Il modello di segnalazione dovrebbe essere impostato in modo tecnologicamente neutro al fine di consentirne l’implementazione in varie soluzioni di segnalazione degli incidenti già esistenti o che possono essere sviluppate ai fini dell’attuazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/2554.
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(9)
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L’impostazione del modello di segnalazione e dei campi di dati dovrebbe agevolare la segnalazione degli incidenti gravi connessi alle TIC da parte dei terzi ai quali le entità finanziarie hanno esternalizzato l’obbligo di segnalazione a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2554.
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(10)
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Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che le autorità europee di vigilanza hanno presentato alla Commissione.
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(11)
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Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 (3), (UE) n. 1094/2010 (4) e (UE) n. 1095/2010 (5), del Parlamento europeo e del Consiglio.
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(12)
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Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere positivo il 22 luglio 2024. Qualsiasi trattamento di dati personali che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente ai principi applicabili in materia di protezione dei dati e alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1725,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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Articolo 1 Modello per la segnalazione degli incidenti gravi connessi alle TIC
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Articolo 2 Trasmissione congiunta della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale
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Articolo 2
Trasmissione congiunta della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale
Le entità finanziarie possono combinare la presentazione della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale per fornire due o tutte le informazioni contemporaneamente, qualora siano riprese le attività regolari o sia stata completata l’analisi delle cause profonde e purché siano rispettati i termini di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/301
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Articolo 3 Incidenti ricorrenti connessi alle TIC
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Articolo 3
Incidenti ricorrenti connessi alle TIC
Le entità finanziarie che forniscono informazioni su incidenti ricorrenti connessi alle TIC non gravi che soddisfano cumulativamente le condizioni per la sussistenza di un incidente grave connesso alle TIC di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/1772 trasmettono tali informazioni in forma aggregata.
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Articolo 4 Uso di canali elettronici sicuri
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Articolo 5 Riclassificazione degli incidenti gravi connessi alle TIC
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Articolo 5
Riclassificazione degli incidenti gravi connessi alle TIC
Se, dopo un’ulteriore valutazione, l’entità finanziaria conclude che l’incidente connesso alle TIC precedentemente segnalato come grave non soddisfaceva in alcun momento i criteri e le soglie di classificazione di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2024/1772, l’entità finanziaria notifica all’autorità competente di aver riclassificato l’incidente connesso alle TIC da grave a non grave fornendo le informazioni relative a tale riclassificazione nel modello di cui all’allegato II del presente regolamento nei campi «tipo di segnalazione» e «altre informazioni».
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Articolo 6 Notifica dell’esternalizzazione degli obblighi di segnalazione
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Articolo 7 Segnalazione aggregata
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Articolo 8 Notifica delle minacce informatiche significative
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Articolo 9 Entrata in vigore
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Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(1)
GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2024/1772 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per la classificazione degli incidenti connessi alle TIC e delle minacce informatiche, stabiliscono le soglie di rilevanza e specificano i dettagli delle segnalazioni di gravi incidenti (GU L, 2024/1772, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1772/oj).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).
(5) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
(6) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(7) Regolamento delegato (UE) 2025/301 della Commissione, del 23 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto e i termini della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale per gli incidenti gravi connessi alle TIC nonché il contenuto della notifica volontaria per le minacce informatiche significative (GU L, 2025/301, 20.2.2025 ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/301/oj).
(8) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
Ticket collegati
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