+Articolo 77 Poteri delle autorità che tutelano i diritti fondamentali e cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato
---+Articolo 77 1.
---+Article 77 1a.
---+Article 77 1b.
---+Articolo 77 2.
---+Articolo 77 3.
---+Articolo 77 4.
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Articolo 77 Poteri delle autorità che tutelano i diritti fondamentali e cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 77 1.
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Le autorità o gli organismi pubblici nazionali che controllano o fanno rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla non discriminazione, hanno il potere di richiedere qualsiasi informazione o documentazione creata o mantenuta dall'autorità di vigilanza del mercato competente a norma del presente regolamento o di accedervi, per via elettronica, in una lingua e in un formato leggibile meccanicamente accessibili, quando l'accesso a tali informazioni o documentazione è necessario per l'efficace adempimento dei loro mandati entro i limiti della loro giurisdizione. Il presente articolo non pregiudica le competenze, i compiti, i poteri e l'indipendenza delle autorità o degli organismi pubblici nazionali competenti nell'ambito dei loro mandati.
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Article 77 1a.
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Subject to the conditions specified in this Article, the market surveillance authority shall grant the relevant public authority or body referred to in paragraph 1 access to such information or documentation, including by requesting such information or documentation from the provider or the deployer, where necessary and without undue delay.
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Article 77 1b.
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Market surveillance authorities and public authorities or bodies referred to in paragraph 1 shall cooperate closely and provide each other with the mutual assistance necessary to fulfil their respective mandates, with a view to ensuring the coherent application of this Regulation and Union law protecting fundamental rights and streamlining procedures, while respecting their respective competences, tasks, powers and independence. This shall include, in particular, exchange of information where necessary for the effective supervision or enforcement of this Regulation and the respective other Union legislation.
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Articolo 77 2.
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Entro il 2 novembre 2024 ciascuno Stato membro individua le autorità o gli organismi pubblici di cui al paragrafo 1 e ne pubblica l'elenco. Gli Stati membri notificano l'elenco alla Commissione e agli altri Stati membri e lo tengono aggiornato.
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Articolo 77 3.
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Qualora la documentazione di cui al paragrafo 1 non sia sufficiente per accertare un'eventuale violazione degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali, l'autorità pubblica o l'organismo pubblico di cui al paragrafo 1 può presentare all'autorità di vigilanza del mercato una richiesta motivata al fine di organizzare una prova del sistema di IA ad alto rischio mediante mezzi tecnici. L'autorità di vigilanza del mercato organizza le prove coinvolgendo da vicino l'autorità pubblica o l'organismo pubblico richiedente entro un termine ragionevole dalla richiesta.
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Articolo 77 4.
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Qualsiasi informazione o documentazione ottenuta a norma del presente articolo dalle autorità o dagli organismi pubblici nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo è trattata in conformità degli obblighi di riservatezza stabiliti all'articolo 78.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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