+Articolo 83 Non conformità formale
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Articolo 83 Non conformità formale

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 83 1.

L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro chiede al fornitore pertinente, entro un termine che essa può prescrivere, di porre fine alla contestata non conformità qualora giunga a una delle conclusioni riportate di seguito:

a) 

la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 48;

b) 

la marcatura CE non è stata apposta;

c) 

la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47 non è stata redatta;

d) 

la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47 non è stata redatta correttamente;

e) 

la registrazione nella banca dati dell'UE di cui all’articolo 71 non è stata effettuata;

f) 

se del caso, non è stato nominato nessun rappresentante autorizzato;

g) 

la documentazione tecnica non è disponibile.

Articolo 83 2.
Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro interessato adotta misure appropriate e proporzionate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del sistema di IA ad alto rischio o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato senza ritardo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito