+Articolo 83 Non conformità formale
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Articolo 83 Non conformità formale
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 83 1.
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L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro chiede al fornitore pertinente, entro un termine che essa può prescrivere, di porre fine alla contestata non conformità qualora giunga a una delle conclusioni riportate di seguito:
a)
la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 48;
b)
la marcatura CE non è stata apposta;
c)
la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47 non è stata redatta;
d)
la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47 non è stata redatta correttamente;
e)
la registrazione nella banca dati dell'UE di cui all’articolo 71 non è stata effettuata;
f)
se del caso, non è stato nominato nessun rappresentante autorizzato;
g)
la documentazione tecnica non è disponibile.
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Articolo 83 2.
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Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro interessato adotta misure appropriate e proporzionate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del sistema di IA ad alto rischio o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato senza ritardo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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