+Articolo 43 Procedura di notifica
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---+Articolo 43 6.
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Articolo 43 Procedura di notifica
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 43 1.
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Le autorità di notifica notificano solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 39.
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Articolo 43 2.
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L’autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri utilizzando il sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), sviluppato e gestito dalla Commissione.
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Articolo 43 3.
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La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e il prodotto o i prodotti con elementi digitali interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.
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Articolo 43 4.
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Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 42, paragrafo 2, l’autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 39.
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Articolo 43 5.
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L’organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un accreditamento. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento.
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Articolo 43 6.
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Alla Commissione e agli altri Stati membri sono comunicate eventuali modifiche di rilievo riguardanti la notifica.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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