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+Articolo 19 8. |
Articolo 19 8.Gli istituti di pagamento comunicano senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro di origine qualsiasi modifica nell’impiego delle entità a cui vengono esternalizzate attività e, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, degli agenti, compresi nuovi agenti.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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