+Articolo 106 3.

Articolo 106 3.

Quando un ente copre un’esposizione al rischio di credito o un’esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti registrato nel portafoglio di negoziazione, tale posizione nel derivato su crediti è riconosciuta come una copertura interna dell’esposizione al rischio di credito o dell’esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera a), se l’ente conclude un’altra operazione in derivati su crediti con un terzo, ammissibile come fornitore di protezione, che soddisfi i requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi perfettamente il rischio di mercato della copertura interna.

Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su crediti concluso con un terzo, ammissibile come fornitore di protezione, sono inclusi nel portafoglio di negoziazione per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera b), entrambe le posizioni sono assegnate alla stessa unità di negoziazione, che gestisce rischi analoghi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito