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+Articolo 124 6. |
Articolo 124 6.Ai fini dell’articolo 125, paragrafo 2, e dell’articolo 126, paragrafo 2, il rapporto esposizione/valore (exposure-to-value — ETV) è calcolato dividendo l’importo lordo dell’esposizione per il valore dell’immobile alle condizioni che seguono:
a)
l’importo lordo dell’esposizione è calcolato come il valore contabile dell’elemento dell’attivo relativo all’esposizione garantita da immobili e qualsiasi importo non utilizzato ma irrevocabile che, una volta utilizzato, aumenterebbe il valore dell’esposizione garantita da immobili; tale importo lordo dell’esposizione è calcolato senza tenere conto:
i)
delle rettifiche di valore su crediti specifiche conformemente all’articolo 110;
ii)
delle rettifiche di valore supplementari conformemente all’articoli 34 relative alle attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell’ente;
iii)
degli importi dedotti conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera m); e
iv)
di altre riduzioni dei fondi propri relative all’elemento dell’attivo;
b)
l’importo lordo dell’esposizione è calcolato senza tenere conto di alcun tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale, ad eccezione dei conti di depositi costituiti in garanzia presso l’ente prestatore che soddisfano tutti i requisiti per la compensazione in bilancio, nel contesto di accordi quadro di compensazione ai sensi degli articoli 196 e 206 oppure ai sensi di altri accordi di compensazione delle poste in bilancio ai sensi degli articoli 195 e 205, e sono stati costituiti in garanzia in maniera incondizionata e irrevocabile al solo fine dell’adempimento dell’obbligazione creditizia connessa all’esposizione garantita da beni immobili;
c)
per le esposizioni che devono essere trattate a norma dell’articolo 125, paragrafo 2, o dell’articolo 126, paragrafo 2, se una parte diversa dall’ente detiene un privilegio di rango senior e un privilegio di rango junior detenuto dall’ente è riconosciuto a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l’importo lordo dell’esposizione è calcolato come la somma dell’importo lordo dell’esposizione del privilegio dell’ente e degli importi lordi dell’esposizione per tutti gli altri privilegi di rango pari o superiore a quello del privilegio dell’ente. Ai fini del primo comma, lettera a), se un ente dispone di più di un’esposizione garantita dallo stesso bene immobile e tali esposizioni sono garantite da gravami su tale bene immobile sequenzialmente in ordine di rango senza che alcun terzo detenga alcun privilegio afferente a un rango intermedio, le esposizioni sono trattate come un’unica esposizione combinata e gli importi lordi dell’esposizione per le singole esposizioni sono sommati per calcolare l’importo lordo dell’esposizione per tale unica esposizione combinata. Ai fini del primo comma, lettera c), se non si dispone di informazioni sufficienti per poter accertare il rango degli altri privilegi, l’ente tratta tali privilegi classificandoli con un rango pari (pari passu) a quello del privilegio junior detenuto dall’ente. L’ente determina innanzitutto il fattore di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 125, paragrafo 2, o all’articolo 126, paragrafo 2 («ponderazione del rischio di base»), a seconda dei casi. Successivamente rettifica tale fattore per un moltiplicatore pari a 1,25 , ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio dei privilegi di rango inferiore (junior). Qualora il fattore di ponderazione del rischio di base corrisponda alla categoria esposizione/valore inferiore, il moltiplicatore non è applicato. La ponderazione del rischio risultante dalla moltiplicazione del fattore di ponderazione del rischio di base per 1,25 è limitata al valore del fattore di ponderazione del rischio che si applicherebbe all’esposizione qualora i requisiti di cui al paragrafo 3 non siano stati soddisfatti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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