+Articolo 143 Autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB
---+Articolo 143 1.
---+Articolo 143 2.
---+Articolo 143 3.
---+Articolo 143 4.
---+Articolo 143 5.

Articolo 143 Autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 143 1.
Se le condizioni di cui al presente capo sono rispettate, l'autorità competente autorizza gli enti a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»).
Articolo 143 2.
Il ricorso al metodo IRB, nonché alle stime interne della LGD e dell’IRB-CCF, è soggetto ad autorizzazione preventiva per ciascuna classe di esposizioni, per ciascun sistema di rating nonché per ciascun metodo utilizzato per la stima delle LGD e dei CCF.
Articolo 143 3.

Gli enti ottengono l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti per quanto segue:

▼M17

a) 

modifiche sostanziali dell’ambito di applicazione di un sistema di rating che l’ente è stato autorizzato ad utilizzare;

b) 

modifiche sostanziali di un sistema di rating che l’ente è stato autorizzato ad utilizzare.

▼C2

L'ambito di applicazione di un sistema di rating comprende tutte le esposizioni che rientrano nel tipo di esposizione per la quale tale sistema è stato sviluppato.

Articolo 143 4.
Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le modifiche dei sistemi di rating.
Articolo 143 5.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per la valutazione della rilevanza dell’uso di un sistema di rating esistente per altre esposizioni aggiuntive non già coperte da tale sistema di rating e il carattere sostanziale delle modifiche ai sistemi di rating nel quadro del metodo IRB.

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito