+Articolo 150 1.

Articolo 150 1.

Gli enti applicano il metodo standardizzato per tutte le esposizioni seguenti:

a) 

esposizioni classificate nella classe delle esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera e);

b) 

esposizioni classificate in classi di esposizioni o appartenenti a tipi di esposizione all’interno di una classe di esposizioni, per le quali gli enti non hanno ricevuto l’autorizzazione preventiva delle autorità competenti a utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese.

Un ente autorizzato a utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una determinata classe di esposizioni può, previa autorizzazione dell’autorità competente, applicare il metodo standardizzato per taluni tipi di esposizioni rientranti in tale classe di esposizioni, comprese esposizioni di succursali estere e diversi gruppi di prodotti, laddove tali tipi di esposizioni sono irrilevanti in termini di dimensione e profilo di rischio percepito.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito