+Articolo 173 Integrità del processo di assegnazione dei rating
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Articolo 173 Integrità del processo di assegnazione dei rating

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 173 1.

►M17  Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e verso organismi del settore pubblico, le esposizioni verso enti e le esposizioni verso imprese, il processo di assegnazione soddisfa i requisiti seguenti: ◄

a) 

le assegnazioni e la loro revisione periodica sono compiute o approvate da soggetti indipendenti che non traggono un diretto beneficio dalla concessione del credito;

b) 

gli enti rivedono le assegnazioni almeno una volta l'anno e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione. I debitori ad alto rischio e le esposizioni problematiche sottostanno a verifiche più frequenti. Gli enti ripetono l'assegnazione ogniqualvolta emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull'esposizione;

c) 

gli enti dispongono di processi efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni rilevanti sulle caratteristiche del debitore che influenzano le PD e sulle caratteristiche dell'operazione che influenzano le LGD o i fattori di conversione.

Articolo 173 2.
Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rivedono almeno una volta l'anno le assegnazioni del debitore e dell'operazione e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione, oppure rivedono le caratteristiche di perdita e lo status di morosità di ciascun aggregato di rischi identificato, a seconda dei casi. Gli enti riesaminano inoltre almeno una volta l'anno, utilizzando un campione rappresentativo, lo status delle singole esposizioni all'interno di ciascun pool al fine di accertare che le esposizioni continuino ad essere assegnate al pool appropriato e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione.
Articolo 173 3.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l’integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi.

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito