+Articolo 199 Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB
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---+Article 199 4a.
---+Articolo 199 5.
---+Articolo 199 6.
---+Articolo 199 7.
---+Articolo 199 8.
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Articolo 199 Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 199 1.
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In aggiunta alle garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB possono utilizzare anche le seguenti forme di garanzie reali:
a)
le garanzie immobiliari conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4;
b)
i crediti commerciali conformemente al paragrafo 5;
c)
altre garanzie reali su beni materiali conformemente ai paragrafi 6 e 8;
d)
il leasing conformemente al paragrafo 7.
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Articolo 199 2.
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Salvo altrimenti specificato all’articolo 124, paragrafo 9, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle imprese d’investimento personale (personal investment company) e gli immobili non residenziali quali gli uffici e altri locali non residenziali, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
il valore dell’immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
b)
il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall’andamento del progetto immobiliare o dell’immobile sottostanti, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall’immobile sottostante che funge da garanzia reale.
Ai fini del primo comma, lettera a), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici incidono tanto sul valore dell’immobile quanto sulle prestazioni del debitore.
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Articolo 199 3.
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Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:
▼M17
a)
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera a), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,3 %;
b)
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera b), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,5 %.
▼C2
Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.
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Articolo 199 4.
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Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di beni immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:
▼M17
a)
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera d), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,3 %;
b)
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera e), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,5 %.
▼C2
Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.
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Article 199 4a.
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Institutions may also apply the derogations referred to in paragraphs 3 and 4 of this Article in cases where the competent authority of a third country which applies supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union as determined in a decision of the Commission adopted in accordance with Article 107(4), publishes corresponding loss rates for exposures secured by residential property or commercial immovable property situated within the territory of that third country.
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Articolo 199 5.
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Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con una durata originaria non superiore ad un anno. Non sono ammissibili i crediti collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati. Laddove un ente creditizio pubblico di sviluppo ai sensi dell’articolo 429 bis, paragrafo 2, del presente regolamento conceda un prestito agevolato ai sensi dell’articolo 429 bis, paragrafo 3, del presente regolamento a un altro ente o a un ente finanziario che è autorizzato a svolgere attività di cui ai punti 2 o 3 dell’allegato I della direttiva 2013/36/UE e che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 119, paragrafo 5, del presente regolamento, e laddove tale altro ente o ente finanziario trasferisca direttamente o indirettamente tale prestito agevolato a un debitore finale e ceda il credito derivante dal prestito agevolato come garanzia reale all’ente creditizio pubblico di sviluppo, quest’ultimo può utilizzare il credito ceduto come garanzia reale ammissibile, indipendentemente dalla durata originaria del credito ceduto.
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Articolo 199 6.
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Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare come garanzie ammissibili garanzie reali su beni materiali di un tipo diverso da quelli indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
esistono mercati liquidi, come dimostrato dalla frequenza delle operazioni tenendo conto della tipologia di attività, per smobilizzare la garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente. Gli enti si accertano dell'esistenza di questa condizione periodicamente e ogniqualvolta dalle informazioni risulti che si sono verificati cambiamenti sostanziali nel mercato;
b)
esistono prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato ben consolidati se essi provengono da fonti di informazione affidabili, come gli indici pubblici, e riflettono il prezzo delle operazioni in condizioni normali. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato pubblicamente disponibili, se tali prezzi sono pubblici, facilmente accessibili e ottenibili regolarmente e senza indebiti oneri amministrativi o finanziari;
c)
l'ente analizza i prezzi di mercato, i tempi e i costi necessari per realizzare la garanzia e i proventi derivati dal realizzo;
▼M17
d)
l’ente dimostra che in almeno il 90 % di tutte le liquidazioni di un determinato tipo di garanzia reale i proventi non sono inferiori al 70 % del valore della garanzia reale; In caso di sostanziale volatilità dei prezzi di mercato, l’ente dimostra per la soddisfazione dell’autorità competente che la sua valutazione della garanzia reale è sufficientemente prudente.
▼C2
Gli enti documentano l'osservanza delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), e di quelle di cui all'articolo 210.
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Articolo 199 7.
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Ferme restando le disposizioni dell'articolo 225, paragrafo 2, quando i requisiti di cui all'articolo 211 sono soddisfatti, le esposizioni derivanti da operazioni nel quadro delle quali un ente dà in leasing un bene ad un terzo possono essere trattate in modo identico ai prestiti garantiti dal tipo di bene dato in leasing.
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Articolo 199 8.
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L'ABE pubblica un elenco di tipi di garanzie reali su beni materiali per i quali gli enti possono presupporre che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), siano soddisfatte.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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