+Articolo 199 2.

Articolo 199 2.

Salvo altrimenti specificato all’articolo 124, paragrafo 9, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle imprese d’investimento personale (personal investment company) e gli immobili non residenziali quali gli uffici e altri locali non residenziali, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) 

il valore dell’immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore;

b) 

il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall’andamento del progetto immobiliare o dell’immobile sottostanti, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall’immobile sottostante che funge da garanzia reale.

Ai fini del primo comma, lettera a), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici incidono tanto sul valore dell’immobile quanto sulle prestazioni del debitore.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito