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+Articolo 199 1. |
Articolo 199 1.In aggiunta alle garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB possono utilizzare anche le seguenti forme di garanzie reali:
a)
le garanzie immobiliari conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4;
b)
i crediti commerciali conformemente al paragrafo 5;
c)
altre garanzie reali su beni materiali conformemente ai paragrafi 6 e 8;
d)
il leasing conformemente al paragrafo 7. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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