+Articolo 199 1.

Articolo 199 1.

In aggiunta alle garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB possono utilizzare anche le seguenti forme di garanzie reali:

a) 

le garanzie immobiliari conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4;

b) 

i crediti commerciali conformemente al paragrafo 5;

c) 

altre garanzie reali su beni materiali conformemente ai paragrafi 6 e 8;

d) 

il leasing conformemente al paragrafo 7.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito