+Articolo 221 1.

Articolo 221 1.

Al fine del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile che soddisfi i requisiti di cui al capo 6, sezione 7, un ente può calcolare il valore dell’esposizione corretto integralmente (E*) dell’accordo utilizzando il metodo dei modelli interni, a condizione che l’ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito