+Articolo 221 1.
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Articolo 221 1.
Al fine del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile che soddisfi i requisiti di cui al capo 6, sezione 7, un ente può calcolare il valore dell’esposizione corretto integralmente (E*) dell’accordo utilizzando il metodo dei modelli interni, a condizione che l’ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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