Ai fini dell’articolo 113, paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale a cui tali enti applicano il metodo standardizzato, indipendentemente dal trattamento dell’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione, conformemente alla formula seguente:
max{0, E – GA} · r + GA · g
dove:
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E
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= il valore dell’esposizione calcolato conformemente all’articolo 111; a tal fine, il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato all’articolo 111, paragrafo 2;
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GA
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= l’importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo;
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r
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= il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2;
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g
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= il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un’esposizione diretta verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.
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