+Articolo 235 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo standardizzato
---+Articolo 235 1.
---+Articolo 235 2.
---+Articolo 235 3.

Articolo 235 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo standardizzato

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 235 1.

Ai fini dell’articolo 113, paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale a cui tali enti applicano il metodo standardizzato, indipendentemente dal trattamento dell’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione, conformemente alla formula seguente:

max{0, E – GA} · r + GA · g

dove:

E

= il valore dell’esposizione calcolato conformemente all’articolo 111; a tal fine, il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato all’articolo 111, paragrafo 2;

GA

= l’importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo;

r

= il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2;

g

= il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un’esposizione diretta verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.

Articolo 235 2.
Quando l'importo garantito (GA) è inferiore all'esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell'esposizione hanno lo stesso rango (seniority).
Articolo 235 3.
Gli enti possono estendere il trattamento preferenziale di cui all’articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o parti di esposizioni garantite dall’amministrazione centrale o dalla banca centrale come se tali esposizioni fossero esposizioni dirette verso l’amministrazione centrale o la banca centrale, purché le condizioni di cui all’articolo 114, paragrafo 4 o 7, a seconda dei casi, siano soddisfatte per tali esposizioni dirette.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito