+Articolo 235 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo standardizzato
---+Articolo 235 1.
---+Articolo 235 2.
---+Articolo 235 3.
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Articolo 235 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo standardizzato
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 235 1.
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Ai fini dell’articolo 113, paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale a cui tali enti applicano il metodo standardizzato, indipendentemente dal trattamento dell’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione, conformemente alla formula seguente:
max{0, E – GA} · r + GA · g
dove:
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E
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= il valore dell’esposizione calcolato conformemente all’articolo 111; a tal fine, il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato all’articolo 111, paragrafo 2;
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GA
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= l’importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo;
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r
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= il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2;
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g
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= il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un’esposizione diretta verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.
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Articolo 235 2.
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Quando l'importo garantito (GA) è inferiore all'esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell'esposizione hanno lo stesso rango (seniority).
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Articolo 235 3.
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Gli enti possono estendere il trattamento preferenziale di cui all’articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o parti di esposizioni garantite dall’amministrazione centrale o dalla banca centrale come se tali esposizioni fossero esposizioni dirette verso l’amministrazione centrale o la banca centrale, purché le condizioni di cui all’articolo 114, paragrafo 4 o 7, a seconda dei casi, siano soddisfatte per tali esposizioni dirette.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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