+Articolo 311 Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP che non soddisfano più determinate condizioni
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Articolo 311 Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP che non soddisfano più determinate condizioni

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 311 1.
L'ente applica il trattamento di cui al presente articolo quando viene a sapere, a seguito di un annuncio pubblico o notifica dell'autorità competente di una CCP utilizzata dall'ente o della CCP stessa, che la CCP non soddisferà più le condizioni di autorizzazione o riconoscimento, a seconda dei casi.
Articolo 311 2.

Se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, l'ente, entro tre mesi dal momento in cui viene a conoscenza della circostanza di cui al medesimo paragrafo, o prima se l'autorità competente dell'ente lo richiede, procede come segue nei confronti delle sue esposizioni verso detta CCP:

a) 

applica il trattamento di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera b), alle sue esposizioni da negoziazione verso detta CCP;

b) 

applica il trattamento di cui all'articolo 309 ai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tale CCP e ai suoi contributi non finanziati a tale CCP;

c) 

tratta le sue esposizioni nei confronti di tale CCP diverse dalle esposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo come esposizioni verso imprese conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al capo 2.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito