|
+Articolo 325 decies 2. |
Articolo 325 decies 2.In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono calcolare un’unica sensibilità a una posizione su uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura a condizione che lo strumento di capitale quotato o l’indice di credito quotato soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3. In questo caso gli enti assegnano la sensibilità unica alla categoria pertinente di cui alla sezione 6, sottosezione 1, come segue:
a)
se, tenendo conto delle ponderazioni di detto indice quotato, più del 75 % delle componenti del medesimo indice quotato sarebbe assegnato alla stessa categoria, la sensibilità è assegnata a tale categoria e considerata come una sensibilità single-name in detta categoria;
b)
in tutti gli altri casi, gli enti assegnano la sensibilità alla categoria di indici quotati pertinente. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|