+Articolo 325 decies Trattamento degli strumenti su indici e di altri strumenti multi-sottostante
---+Articolo 325 decies 1.
---+Articolo 325 decies 2.
---+Articolo 325 decies 3.
---+Articolo 325 decies 4.
---+Articolo 325 decies 5.
---+Articolo 325 decies 6.
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Articolo 325 decies Trattamento degli strumenti su indici e di altri strumenti multi-sottostante
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 325 decies 1.
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Gli enti utilizzano il metodo look-through per gli strumenti su indici e altri strumenti multi-sottostante conformemente a quanto segue:
a)
ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura, gli enti considerano di detenere posizioni individuali direttamente nelle componenti sottostanti dell’indice o in altri strumenti multi-sottostante, tranne nel caso di una posizione su un indice inclusa nell’ACTP, per la quale essi calcolano un’unica sensibilità all’indice;
b)
gli enti sono autorizzati a compensare le sensibilità a un fattore di rischio di un determinato componente di uno strumento su indici o di un altro strumento multi-sottostante con le sensibilità allo stesso fattore di rischio della stessa componente di strumenti single-name, ad eccezione delle posizioni incluse nell’ACTP;
c)
ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio vega, gli enti possono considerare di detenere direttamente posizioni individuali nelle componenti sottostanti dell’indice o in altri strumenti multi-sottostante, oppure calcolare un’unica sensibilità al sottostante dello strumento. In quest’ultimo caso, gli enti assegnano la sensibilità unica alla categoria pertinente di cui alla sezione 6, sottosezione 1, come segue:
i)
se, tenendo conto delle ponderazioni di detto indice, più del 75 % delle componenti del medesimo indice sarebbe assegnato alla stessa categoria, gli enti assegnano la sensibilità a tale categoria e la considerano come una sensibilità single-name in detta categoria;
ii)
in tutti gli altri casi, gli enti assegnano la sensibilità alla categoria di indici pertinente.
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Articolo 325 decies 2.
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In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono calcolare un’unica sensibilità a una posizione su uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura a condizione che lo strumento di capitale quotato o l’indice di credito quotato soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3. In questo caso gli enti assegnano la sensibilità unica alla categoria pertinente di cui alla sezione 6, sottosezione 1, come segue:
a)
se, tenendo conto delle ponderazioni di detto indice quotato, più del 75 % delle componenti del medesimo indice quotato sarebbe assegnato alla stessa categoria, la sensibilità è assegnata a tale categoria e considerata come una sensibilità single-name in detta categoria;
b)
in tutti gli altri casi, gli enti assegnano la sensibilità alla categoria di indici quotati pertinente.
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Articolo 325 decies 3.
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Gli enti possono utilizzare il metodo di cui al paragrafo 2 per gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
sono note le componenti dell’indice quotato e le relative ponderazioni nel medesimo indice;
b)
l’indice quotato comprende almeno 20 componenti;
c)
nessuna singola componente contenuta nell’indice quotato rappresenta più del 25 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;
d)
nessun insieme comprendente un decimo del numero totale di componenti dell’indice quotato, arrotondato all’unità più vicina, rappresenta più del 60 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;
e)
la capitalizzazione di mercato totale di tutte le componenti dell’indice quotato è pari ad almeno 40 miliardi di EUR.
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Articolo 325 decies 4.
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L’ente utilizza, coerentemente nel tempo, solo il metodo di cui al paragrafo 1 o il metodo di cui al paragrafo 2 per tutti gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o a un indice di credito quotato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3. L’ente chiede l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente prima di passare da un metodo all’altro.
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Articolo 325 decies 5.
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Per un indice o altro strumento multi-sottostante, gli input di sensibilità per il calcolo del rischio delta e del rischio di curvatura sono coerenti, indipendentemente dai metodi utilizzati per tale strumento.
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Articolo 325 decies 6.
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Gli indici o gli strumenti multi-sottostante che comportano altri rischi residui in conformità dell’articolo 325 duovicies, paragrafo 5, sono soggetti alla maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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