+Articolo 325 octotricies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP

Articolo 325 octotricies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP

Articolo 325 octotricies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria e sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 6 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

▼M12



Tabella 6

Numero della categoria

Merito di credito

Settore

Fattore di ponderazione del rischio

1

Tutti

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri

4,0 %

2

►M17  Classe di merito di credito da 1 a 10 ◄

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all’articolo 117, paragrafo 2, o all’articolo 118

4,0 %

3

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

4,0 %

4

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un’amministrazione centrale, da un’amministrazione regionale o da un’autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

8,0 %

5

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

5,0 %

6

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

4,0 %

7

Tecnologia, telecomunicazioni

3,0 %

8

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

2,0 %

9

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri

3,0 %

10

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi

6,0 %

11

►M17  Classe di merito di credito da 11 a 17 ◄

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all’articolo 117, paragrafo 2, o all’articolo 118

13,0 %

12

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

13,0 %

13

►M17  Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un’amministrazione centrale, da un’amministrazione regionale o da un’autorità locale, finanziatori di prestiti agevolati e obbligazioni garantite ◄

16,0 %

14

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

10,0 %

15

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

12,0 %

16

Tecnologia, telecomunicazioni

12,0 %

17

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

12,0 %

18

Altri settori

13,0 %

▼M17

Ai fini del presente articolo, a un’esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.

In deroga al secondo comma, gli enti possono assegnare un’esposizione al rischio di un’obbligazione garantita priva di rating alla categoria 4 se l’ente che emette l’obbligazione garantita ha una classe di merito di credito da 1 a 3.

▼M8

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito