+Articolo 394 2.

Articolo 394 2.

►M17  Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le seguenti informazioni con riguardo alle loro 10 maggiori esposizioni verso enti su base consolidata, nonché alle loro 10 maggiori esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra su base consolidata, comprese le grandi esposizioni esentate dall’applicazione dell’articolo 395, paragrafo 1: ◄

a) 

l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;

b) 

il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso;

c) 

il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;

d) 

il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.

Oltre alle informazioni di cui al primo comma, gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti la loro esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito