+Articolo 417 Requisiti operativi per la detenzione di attività liquide

Articolo 417 Requisiti operativi per la detenzione di attività liquide

Articolo 417

Requisiti operativi per la detenzione di attività liquide

L'ente segnala unicamente le attività liquide che soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

sono adeguatamente diversificate. La diversificazione non è richiesta in termini di attività corrispondenti all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) 

sono giuridicamente e praticamente prontamente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi trenta giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto per far fronte a obbligazioni in scadenza. Le attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), detenute in paesi terzi nei quali vi siano restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili sono considerate disponibili solo nella misura in cui esse corrispondono a deflussi nel paese terzo o nella valuta in questione, a meno che l'ente non possa dimostrare all'autorità competente di aver coperto adeguatamente il rischio di cambio conseguente;

c) 

le attività liquide sono controllate da una funzione di gestione della liquidità;

d) 

una parte delle attività liquide salvo quelle di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f), è liquidata periodicamente, almeno una volta all'anno, tramite vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto per i seguenti scopi:

i) 

per testare l'accesso al mercato per queste attività;

ii) 

per testare l'efficacia dei processi di liquidazione delle attività;

iii) 

per testare l'utilizzabilità delle attività;

iv) 

per ridurre al minimo il rischio di segnali negativi nel corso di un periodo di stress;

e) 

il rischio di prezzo associato alle attività può essere coperto ma le attività liquide sono soggette ad appropriate disposizioni interne che garantiscono che siano prontamente disponibili in tesoreria allorché necessario e soprattutto che non sono utilizzate in altre operazioni in corso, quali:

i) 

copertura o altre strategie di negoziazione;

ii) 

per fornire supporto del credito nell'ambito di operazioni strutturate;

iii) 

per coprire costi operativi;

f) 

la denominazione delle attività liquide è coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito