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+Articolo 417 Requisiti operativi per la detenzione di attività liquide |
Articolo 417 Requisiti operativi per la detenzione di attività liquideArticolo 417 Requisiti operativi per la detenzione di attività liquide L'ente segnala unicamente le attività liquide che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
sono adeguatamente diversificate. La diversificazione non è richiesta in termini di attività corrispondenti all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
b)
sono giuridicamente e praticamente prontamente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi trenta giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto per far fronte a obbligazioni in scadenza. Le attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), detenute in paesi terzi nei quali vi siano restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili sono considerate disponibili solo nella misura in cui esse corrispondono a deflussi nel paese terzo o nella valuta in questione, a meno che l'ente non possa dimostrare all'autorità competente di aver coperto adeguatamente il rischio di cambio conseguente;
c)
le attività liquide sono controllate da una funzione di gestione della liquidità;
d)
una parte delle attività liquide salvo quelle di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f), è liquidata periodicamente, almeno una volta all'anno, tramite vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto per i seguenti scopi:
i)
per testare l'accesso al mercato per queste attività;
ii)
per testare l'efficacia dei processi di liquidazione delle attività;
iii)
per testare l'utilizzabilità delle attività;
iv)
per ridurre al minimo il rischio di segnali negativi nel corso di un periodo di stress;
e)
il rischio di prezzo associato alle attività può essere coperto ma le attività liquide sono soggette ad appropriate disposizioni interne che garantiscono che siano prontamente disponibili in tesoreria allorché necessario e soprattutto che non sono utilizzate in altre operazioni in corso, quali:
i)
copertura o altre strategie di negoziazione;
ii)
per fornire supporto del credito nell'ambito di operazioni strutturate;
iii)
per coprire costi operativi;
f)
la denominazione delle attività liquide è coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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