+Articolo 422 4.

Articolo 422 4.

I servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), riguardano tali servizi solo nella misura in cui questi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata dalla quale il depositante è sostanzialmente dipendente. Tali servizi non consistono semplicemente in servizi di banca corrispondente o in servizi di prime brokerage e gli enti dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte temporale di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo.

In attesa di una definizione uniforme della «relazione operativa consolidata» di cui al paragrafo 3, lettera c), gli enti stabiliscono essi stessi i criteri per la qualifica di «relazione operativa consolidata» in merito alla quale dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte temporale di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo, e segnalano tali criteri alle autorità competenti. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono fornire orientamenti generali che gli enti dovranno seguire per individuare depositi mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito